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Nuove modifiche al Codice degli appalti

Aree Tematiche, Porti e tutela delle coste    0 Commenti     3/12/2009
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[…]il testo, che apporta modifiche ed integrazioni al D. Leg.vo 163/2006, verrà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari per il parere.
L’incentivazione dell’accordo bonario e la razionalizzazione dell’arbitrato, con tempi certi e più rapidi e una riduzione dei costi di giudizio sono alcuni degli obiettivi dello schema di decreto legislativo, che di fatto rende nulla la riforma varata con la L. 244/2007, la quale all’art. 3, commi da 19 a 23, aveva disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire o sottoscrivere clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture.
L’entrata in vigore delle suddette norme era stata poi differita più volte, da ultimo al 31/12/2009 ad oepra del comma 1-quinquiesdecies dell’art. 29 della
L. 14/2009.
Si forniscono di seguito alcune anticipazioni sulle misure di maggiore rilevanza contenute nel documento.

Viene prima di tutto definito l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa ai contenziosi negli appalti, completamente rivista dal decreto in esame, utilizzando una nozione di «stazione appaltante» più ampia rispetto a quella utilizzata dall’art. 3, comma 33, del D. Leg.vo 163/2006, e che ricomprende anche i soggetti aggiudicatori nel settore delle infrastrutture strategiche e nei settori speciali.

Con l’art. 5 dello schema di decreto si dà attuazione al criterio di delega finalizzato ad incentivare l’accordo bonario, prevedendo:
– una riduzione dei costi del procedimento;
– una generalizzazione della sua obbligatorietà;
– un più rigoroso criterio di selezione della commissione o del mediatore unico chiamati a formulare la proposta di accordo bonario;
– la condanna alle spese nel successivo giudizio (arbitrale o ordinario) se la decisione è sostanzialmente conforme al contenuto della proposta di accordo bonario che era stata rifiutata.

Con l’art. 6 si dà invece attuazione al criterio di delega finalizzato a razionalizzare l’arbitrato, prevedendo:
– la facoltatività dell’arbitrato per entrambe le parti e dunque la facoltà della p.a. di indicare, sin dal bando, se nel contratto sarà o meno inserita la clausola compromissoria, e la facoltà per l’aggiudicatario di rifiutare l’inserimento della clausola compromissoria nel contratto;
– la facoltà, per i concorrenti che rinunciano alla facoltà di rifiutare la clausola compromissoria, di presentare un ulteriore ribasso rispetto al ribasso base dell’offerta, commisurato ai minori costi della definizione arbitrale, anziché giurisdizionale, di un eventuale contenzioso;
– più rigorosi criteri selettivi per l’arbitro presidente;
– un rigoroso regime di impugnazione del lodo;
– una significativa accelerazione del giudizio di appello avverso il lodo;
– una riduzione dei costi del giudizio arbitrale mediante previsione di un decreto ministeriale, da vararsi dopo l’entrata in vigore del presente decreto delegato, che fisserà le nuove tariffe arbitrali in sostituzione di quelle vigenti;
– coerentemente con tale razionalizzazione dell’arbitrato, viene abolito il vigente divieto, peraltro mai divenuto efficace.

Sono inoltre previste norme volte ad introdurre un processo ispirato al contempo al diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo stesso, connotato da:
– una rapida scansione dei tempi processuali;
– un termine di trenta giorni per proporre il ricorso;
– la riduzione di tutti gli altri termini processuali;
– ove possibile un giudizio immediato;
– precisa indicazione di atti impugnabili e momento dell’impugnazione;
– concentrazione processuale.

 

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