I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente conservare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2009 – che Inarcassa farà pervenire regolarmente per la scadenza del 31 dicembre – e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2011.
Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo all’1% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2011.
Il mancato versamento dell’importo dovuto entro il 30/04/2011 genererà invece sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento calcolati a far data dal 31/12/2010, scadenza naturale del debito.