Illegittima la clausola del disciplinare di gara che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del documento unico di regolarità contributiva (DURC), peraltro non antecedente al mese dalla data della gara.
Lo ha affermato la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo per la Puglia con la sentenza n. 2304 del 16 ottobre 2009, accogliendo il ricorso presentato contro la mancata conferma dell’aggiudicazione provvisoria di una procedura selettiva aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di una scuola elementare, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta.
L’articolo integrale a cura di Ilenia Cicirello su http://www.lavoripubblici.it/