L’Agenzia evidenzia in primo luogo come, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR (DPR 917/1986), i corrispettivi delle prestazioni di servizi (quali i contratti di appalto) si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
A tale proposito gli stati di avanzamento dei lavori, che danno luogo all’emissione periodica delle fatture il cui pagamento dà origine alle ritenute a garanzia, sono da intendersi provvisori. Ne consegue che l’effettuazione dei pagamenti, e la relativa fatturazione, non implica l’accettazione definitiva dei lavori eseguiti. L’accettazione definitiva avverrà infatti solamente a seguito del positivo esito del collaudo tecnico-amministrativo.
In altri termini, sia le somme liquidate in via provvisoria per i lavori coperti da SAL eseguiti dalla subappaltatrice sia le ritenute a garanzia costituiscono mere movimentazioni finanziarie, come tali prive di effetti reddituali fino alla conclusione dell’opera.
Opere pubbliche di durata pluriennale
Pagamento dei SAL e ritenute di garanzia rilevanti solo dopo il positivo collaudo. Risoluzione Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione n. 260/E del 22/10/2009 l’Agenzia delle Entrate prende in esame il frequente caso del pagamento, da parte del committente alla società appaltatrice (da parte di quest’ultima ad eventuali subappaltatori) degli stati di avanzamento dei lavori.
Nel documento l’Agenzia esamina il corretto trattamento dal punto di vista fiscale e contabile di detti pagamenti, e nell’ambito di questi delle cosiddette «ritenute a garanzia». Queste ultime sono come noto, somme che vengono trattenute dal committente a garanzia della corretta realizzazione dei lavori e degli adempimenti contributivi e previdenziali delle società che effettuano i lavori.
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