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Riutilizzo terre e rocce da scavo

Aree Tematiche, Ambiente    0 Commenti     5/06/2009
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Norme su terre e rocce da scavo, consorzi stabili e conferenza di servizi nel collegato alla finanziaria approvato dal Senato.
Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio scorso il DDL recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile» e collegato alla Finanziaria 2009. Il provvedimento, ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca diverse disposizioni di interesse per i tecnici.
Conferenza di servizi
Attività consultiva e valutazioni tecniche
L’articolo 9 modifica l’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, in materia di conferenza di servizi, consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza (soggetti proponenti il progetto nonché concessionari e gestori di servizi pubblici qualora il progetto abbia effetti diretti o indiretti sulla loro attività).
L’articolo 8 modifica invece l’art. 16 della legge n. 241 del 1990, concernente l’acquisizione di pareri nell’ambito dell’istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l’art. 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 16 citato gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano invece richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. La nuova stesura del comma 2 prevede ora che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, obbligatorio o facoltativo, o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere.
Resta peraltro fermo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 127 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), contenente norme in merito alla validitùà delle adunanze e delle votazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Semplificazione dei piccoli appalti pubblici
All’articolo 17 sono state introdotte norme di semplificazione per i piccoli appalti pubblici, con la finalità di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese. L’intervento normativo apporta modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, incidendo sulla disciplina di cui agli artt. 36 e 37 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare cade il divieto di partecipazione simultanea del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima procedura, nelle ipotesi disciplinate dall’art. 36, comma 5, terzo periodo, e dall’art. 37, comma 7, terzo periodo.
Adozione di decreti correttivi in materia ambientale
Caratteristiche delle terre e rocce da scavo

L’articolo 12 reca una delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale. Il comma 4 affida ai decreti legislativi, previsti dal comma 1 dell’articolo 12 stesso, la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.
Si ricorda che ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 186 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’ambiente), le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
Fonte: http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=1382

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